La Regione impone limitazione per il riscaldamento e la biomassa

La Regione impone limitazione per il riscaldamento e la biomassa

La Regione Emilia Romagna nel piano per il miglioramento della qualità dell’aria (PAIR 2020), ha stabilito tutta una serie di misure per cercare di diminuire l’impatto sull’ambiente delle polveri sottili. Le principali misure adottate per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento sono:

–          DIVIETO di installazione di  e di utilizzo di impianti di riscaldamento/raffrescamento di luoghi non adibilti alla permanenza delle persone (garage, cantine, vani scale,…). La misura è valida anche per gli impianti esistenti.

–          OBBLIGO per le attività commerciali, di chiusura delle porte di accesso al pubblico per evitare dispersioni energetiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento

Inoltre sono previste tutta una serie di misure restrittive per l’utilizzo e l’installazione di generatori di calore a biomassa. Le limitazioni sono differenti in base alla classe di efficienza energetica, a cui appartengono i generatori di calore. D’ora in poi l’utilizzo dei  generatori a biomassa dovranno seguire le seguenti regole.

–          Dal 1 ottobre 2017 DIVIETO di utilizzo di biomassa per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, negli impianti a bassa efficienza energetica (inferiore al 75%) ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti, nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 msl.

  • Dal 1 ottobre 2018, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni interamente ubicati a quota inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno sarà vietato l’uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
  • Dal 1 ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”. Nei Comuni posti ad altitudini superiori ai 300 m, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il presente divieto che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale.

DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI A BIOMASSA

  • Dal 1 ottobre 2018 sarà vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” ;
  • Dal 1 gennaio 2020 sarà vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle”;

NUOVI STANDARD PER IL PELLET

  • Dal 1 ottobre 2018 sarà obbligatorio utilizzare pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

MISURE EMERGENZIALI

Dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, se si verifica il superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento, si attengono alle seguenti prescrizioni adottando, anche con ordinanza contingibile ed urgente, le seguenti misure emergenziali di 1° livello, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano:

  1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle”;
  1. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…) di combustioni all’aperto;
  1. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  1. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
  1. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
  1. riduzione della Temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati.

Se nei giorni di controllo, si verifica il superamento continuativo, nei 10 giorni antecedenti, del valore limite giornaliero del PM10, alle misure emergenziali di 1° livello si aggiunge il divieto, decorrente dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.